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D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997)
AVVISO - Aggiornato con le modifiche apportate dal: D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; dalla legge 24 aprile 1998, n. 128; dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426; dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 448; dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dalla Legge 21 novembre 2000, n. 342; dalla Legge 23 marzo 2001, n. 93; della Legge 28 dicembre 2001, n. 448; dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito in legge con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; dalla Legge 1° marzo 2002, n. 39; dal decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22; dalla direttiva ministeriale 9 aprile 2002; dalla legge 31 luglio 2002, n. 179; dalla legge 3 febbraio 2003, n. 14; dal Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; dal Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182; dal Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209; dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; dalla Legge 15 dicembre 2004, n. 308.
VEDI ANCHE: DECRETO-LEGGE 16 luglio 2001, n. 286 - Differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti. ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001 ) |
VEDI ANCHE: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DIRETTIVA 9 aprile 2002 - Indicazione per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti. ( pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale italiana n. 108 del 10 maggio 2002 ) |
VEDI ANCHE: DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n. 138 - Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 158 del 8 luglio 2002 ) |
SOMMARIO
Il Presidente della Repubblica
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione Europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario fare riferimento per rinvenire le linee di intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi nel recepimento delle direttive stesse;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36, 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 recante delega al Governo per l'attuazione delle direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
SOMMARIO
TITOLO I - Gestione dei rifiuti
Capo I - Principi generali : ( Art. 1 - Campo d'applicazione; Art. 2 - Finalità; Art. 3 - Prevenzione della; produzione di rifiuti; Art. 4 - Recupero dei rifiuti; Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti; Art. 6 - Definizioni; Art. 7 - Classificazione; Art. 8 - Esclusioni; Art. 9 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi; Art. 10 - Oneri e finalità dei produttori e dei detentori; Art. 11 - Catasto dei rifiuti; Art. 12 - Registri di carico e scarico; Art. 13 - Ordinanze contingibili e urgenti; Art. 14 - Divieto di abbandono; Art. 15 - Trasporto dei rifiuti; Art. 16 - Spedizioni transfrontaliere; Art. 17 - Bonifica e ripristino ambientale dei siti). inquinati da rifiuti
Capo II - Competenze : ( Art. 18 - Competenze dello Stato; Art. 19 - Competenze delle Regioni; Art. 20 - Competenze delle Province; Art. 21 - Competenze dei Comuni).
Capo III - Piani di gestione dei rifiuti : ( Art. 22 - Piani regionali; Art. 23 - Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali; Art. 24 - Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica; Art. 25 - Accordi e contratti di programma, incentivi; Art. 26 - Osservatorio nazionale sui rifiuti).
Capo IV - Autorizzazioni e iscrizioni : ( Art. 27 - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; Art. 28 - Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero; Art. 29 - Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione; Art. 30 - Imprese sottoposte ad iscrizione).
Capo V - Procedure semplificate : ( Art. 31 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate; Art. 32 - Autosmaltimento; Art. 33 - Operazioni di recupero).
TITOLO II - Gestione degli imballaggi :
( Art. 34 - Ambito di applicazione; Art. 35 - Definizioni; Art. 36 - Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio; Art. 37 - Obiettivi di recupero e di riciclaggio; Art. 38 - Obblighi dei produttori e degli utilizzatori; Art. 39 - Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione; Art. 40 - Consorzi; Art. 41 - Consorzio Nazionale Imballaggi; Art. 42 - Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; Art. 43 - Divieti).
TITOLO III - Gestione di particolari categorie di rifiuti :
( Art. 44 - Beni durevoli; Art. 45 - Rifiuti sanitari; Art. 46 - Veicoli a motore e rimorchi; Art. 47 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti; Art. 48 - Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene).
TITOLO IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani :
( Art. 49 - Istituzione della tariffa).
TITOLO V - Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali
Capo I - Sanzioni : ( Art. 50 - Abbandono di rifiuti; Art. 51 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata; Art. 51 bis - Bonifica dei siti; Art. 52 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; Art. 53 - Traffico illecito di rifiuti; Art. 54 - Imballaggi; Art. 55 - Competenza e giurisdizione; Art. 55 bis - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).
Capo II - Disposizioni transitorie e finali : ( Art. 56 - Abrogazione di norme; Art. 57 - Disposizioni; transitorie; Art. 58 - Disposizioni finali).
ALLEGATI:
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